F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 31/AA del 11/08/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PROTTI – ASD SAMMAURESE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1176 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig.  Cristiano PROTTI e della società ASD SAMMAURESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

CRISTIANO PROTTI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società

A.S.D. SAMMAURESE, è incorso nella violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del C.G.S., in relazione al punto n. 5 del C.U. n. 165/2016 della Lega Nazionale Dilettanti- Dipartimento Interregionale, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 12 Luglio 2016 ore 18.00, la fidejussione bancaria a prima richiesta con scadenza all’11/07/2017 di importo pari a Euro 31.000,00 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all’effettuazione del predetto incombente;

 

ASD SAMMAURESE, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, per le violazioni addebitate al proprio Presidente;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Cristiano PROTTI in proprio e, in qualità di Presidente, nell’interesse della società ASD SAMMAURESE;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Cristiano PROTTI e di € 667,00 (seicentosessantasette) di ammenda per la società ASD SAMMAURESE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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