F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 32/AA del 11/08/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DI BELLO – ISCHIA ISOLAVERDE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 685 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Vittorio DI BELLO e della società S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

VITTORIO DI BELLO, all’epoca dei fatti Presidente della società S.S. Ischia Isolaverde S.r.l., in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e agli artt.39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento, di sottoporre agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, dei calciatori: Alex D’Apice ed Antonio Provitolo, nonché per averne consentito l’utilizzo, il primo, nella gara Ischia Isolverde-Bagnolese del 7/11/2015, valevole per il campionato Regionale Allievi “B”; ed il secondo, nella gara Puteolana 1909-Ischia Isolverde del 15/11/2015, valevole per il campionato Regionale Allievi “B”;

 

S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi  dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio tesserato;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Vittorio DI BELLO, in proprio e per conto, in qualità di legale rappresentante, della società S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 mesi di inibizione per il Sig. Vittorio DI BELLO e di € 250,00 di ammenda e di due punti di penalizzazione per la società S.S. ISCHIA ISOLAVERDE S.R.L.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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