F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 33/AA del 11/08/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PISTOLESI – ASD MOROLO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 809 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Francesco PISTOLESI e della società A.S.D. MOROLO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

FRANCESCO PISTOLESI, all’epoca dei fatti Direttore sportivo della Società A.S.D. MOROLO CALCIO in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 28 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, pubblicato con C.U. 257/A del 27/01/2016, e ai punti 2.6, 8.7 e 9.3, lett. c), del C.U. n. 1 dell’1/07/2016 s.s. 2016-2017 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere organizzato, nei giorni 21 e 22 dicembre 2016, presso il centro sportivo “La Selvotta” di Supino (FR), un evento (raduno/amichevole/torneo), con la partecipazione di giovani calciatori appartenenti alla categoria Giovanissimi, rimasti non identificati, in assenza dell’autorizzazione del Comitato Regionale territorialmente competente, nonché per aver indebitamente inserito, nella locandina pubblicitaria della manifestazione, riferimenti alla società Frosinone Calcio;

 

A.S.D. MOROLO CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dai propri tesserati;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco PISTOLESI e dalla società A.S.D. MOROLO CALCIO in persona del legale rappresentante Sig. Carmine Pagliuso;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Francesco PISTOLESI e di € 400,00 di ammenda per la società A.S.D. MOROLO CALCIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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