F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 34/AA del 11/08/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BONVECCHI – CHIESANUOVA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1231 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Luciano BONVECCHI e della società F.C. CHIESANUOVA A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:
LUCIANO BONVECCHI, all’epoca dei fatti Presidente della società F.C. Chiesanuova
A.S.D. in violazione dell’art. 1 bis commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver nel corso di una intervista rilasciata alla testata giornalistica online “marcheingol.it” all’indomani della gara di playoff Promozione Girone B (CR Marche) Montefano – Chiesanuova del 21/05/17, gravemente leso l’onore, il prestigio e il decoro della Terna arbitrale che ebbe a dirigere detto ultimo incontro e di riflesso, più in generale, quelli propri dell’intera classe arbitrale nel suo complesso intesa;
F.C. CHIESANUOVA A.S.D., per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal Sig. Luciano BONVECCHI;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luciano BONVECCHI, in proprio e per conto, in qualità di legale rappresentante, della società F.C. CHIESANUOVA A.S.D.;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Luciano BONVECCHI e di € 300,00 di ammenda per la società F.C. CHIESANUOVA A.S.D.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.