F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 35/AA del 11/08/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PISAN – ASD CAERANO CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 930 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Antonio PISAN e della società A.S.D. CALCIO CAERANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANTONIO PISAN, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società

A.S.D. CALCIO CAERANO, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale e agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Filippo Piccoli e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, consentendo l’utilizzo dello stesso nel corso delle seguenti 3 gare : Trofeo Regione Veneto per società' di 1^ Categoria –stagione sportiva 2016/2017: Postioma - ASD Calcio Caerano del 28.08.2016 e ASD Calcio Caerano – Fulgor Trevignano del 04.09.2016; Campionato di 1^ Categoria – Girone G - stagione sportiva 2016/2017: ASD Calcio Caerano – SP Calcio 2005 del 11.09.2016;

 

A.S.D. CALCIO CAERANO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dai propri tesserati;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio PISAN, in proprio e per conto, in qualità di legale rappresentante, della società A.S.D. CALCIO CAERANO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Antonio PISAN e di € 200,00 di ammenda, 1 punto di penalizzazione da scontarsi in Coppa ed 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato di competenza stagione sportiva 2017/2018 per la società A.S.D. CALCIO CAERANO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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