F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 38/AA del 16/08/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PIEDEPALUMBO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 685 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Antonio PIEDEPALUMBO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANTONIO PIEDEPALUMBO, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della società S.S. Ischia Isolaverde S.r.l., in violazione dell’art. 1 bis, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società S.S. Ischia Isolaverde S.r.l. in occasione della gara Ischia Isolverde-Bagnolese del 7/11/2015, valevole per il campionato Regionale Allievi “B”, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Alex D’Apice, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio PIEDEPALUMBO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Antonio PIEDEPALUMBO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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