F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 5/AA del 03/07/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: TOUNKARA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 995 pf 16/17 adottato nei confronti del Sig. Mamadou TOUNKARA, avente ad oggetto la seguente condotta:
Mamadou TOUNKARA, all’epoca dei fatti tesserato come calciatore con la società S.S. Lazio S.p.A., per aver violato l'art.1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva e l’articolo 12, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, perché, in occasione della gara Lazio - Chievo (Serie A) del 28 gennaio 2017, conclusasi con la vittoria della squadra ospite per 1-0 con la segnatura della rete decisiva allo scadere della seconda frazione di gioco, veniva alle mani con un tifoso “reo” di aver insultato a fine gara il calciatore biancoceleste Biglia;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mamadou TOUNKARA;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di euro 6.666,00 nei confronti del Sig. Mamadou TOUNKARA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.