F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 6/AA del 03/07/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: APICELLA – ASD PRATO CALCIO A 5

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 754 pf 16/17 adottato nei confronti  del  Sig.  Aniello APICELLA e della società PRATO CALCIO A  CINQUE,  avente  ad  oggetto  la  seguente condotta:

 

ANIELLO APICELLA, Presidente della società Prato Calcio a Cinque, nella stagione sportiva 2016/2017, per avere consentito e, comunque, non impedito al Sig. David Madrid Sanchez di svolgere attività di tecnico della prima squadra della società Prato Calcio a Cinque, in assenza di un titolo abilitativo, nonostante la nota esplicativa ricevuta via mail il 04/10/2016 da parte del Segretario del Settore Tecnico Sig. Paolo Piani, il tutto in violazione dell’articolo 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento al Comunicato n° 84 Lnd 16-17 pubblicato il 12/08/2016 ed in relazione all’art. 23, comma 1, delle NOIF;

 

 

PRATO CALCIO A CINQUE, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni commesse dal proprio Presidente;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Aniello APICELLA in proprio e, in qualità di Presidente, nell’interesse della società PRATO CALCIO A CINQUE;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 40 (quaranta) giorni di inibizione per il Sig. Aniello APICELLA e di € 400,00 (quattrocento) di ammenda per la società PRATO CALCIO A CINQUE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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