F.I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 8/AA del 04/07/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da:CALLARI

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 284 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Andrea CALLARI, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

Andrea CALLARI, arbitro effettivo della sezione AIA di Piombino, per aver violato l’art.

1 bis, comma 1 del CGS e i principi di lealtà, onestà e probità ivi contenuti e dei corrispondenti principi di cui all’articolo 40 del Regolamento AIA, nonché della lettera m, comma 3 del citato articolo 40 del Regolamento, per avere, al termine della gara tra Donoratico e Palazzo Monteverdi del 6.03.2016, valevole per il campionato allievi, inviato alcuni messaggi ai colleghi arbitri che con lui facevano parte della chat su wapp ‘fischietti furbetti’ nei quali commentava alcuni episodi della gara dallo stesso diretta;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea CALLARI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di sospensione nei confronti del Sig. Andrea CALLARI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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