F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 100/AA del 21/12/2017 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PIETRACCINI-DEL PRETE-IMPARATO-USAV PESARO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 175 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Cesare PIETRACCINI, Pierleoni Mauro DEL PRETE, Francesco IMPARATO e della società USAV PESARO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

CESARE PIETRACCINI, all’epoca dei fatti Presidente della Società USAV PESARO, in violazione degli artt. 1 bis comma 1 e 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione all’art. 7 comma 1 dello Statuto Federale e agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Francesco Imparato e a far sottoporre il medesimo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso, pur sapendolo in posizione irregolare, nel corso della gara del Campionato Giovanissimi Provinciali, Gabicce-USAV Pesaro del 6 novembre 2016;

 

PIERLEONI MAURO DEL PRETE, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società USAV PESARO, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 7 comma 1 Statuto Federale e degli artt. 39 e 43, comma 1 e 6, e 61 comma e 5 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale  della squadra  della stessa Società, in occasione della gara del Campionato Giovanissimi Provinciali Gabicce-USAV Pesaro del 6 novembre 2016; in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare, il giocatore Francesco Imparato, sottoscrivendo le distinta con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

FRANCESCO IMPARATO, calciatore della Società USAV PESARO, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli disputato, in posizione irregolare, la gara del Campionato Giovanissimi Gabicce-USAV Pesaro del 6 novembre 2016; perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

USAV PESARO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati, nel cui interesse al momento della commissione dei  fatti espletavano l’attività  sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Cesare PIETRACCINI, in proprio e per conto, in qualità di Presidente, della società USAV PESARO, Pierleoni Mauro DEL PRETE e Francesco IMPARATO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Cesare PIETRACCINI, di 30 giorni di inibizione per il Sig. Pierleoni Mauro DEL PRETE, di 2 giornate di  squalifica per il Sig. Francesco IMPARATO, di Euro 300,00 di  ammenda e 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Regionale Allievi 2017/2018;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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