F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 103/AA del 08/01/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: QUADRAROLI – DI COLA – CARTONI – ASD CAMERINO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 200 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Domenico QUADRAROLI, Marcello DI COLA, Francesco CARTONI e della società A.S.D. CAMERINO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

DOMENICO QUADRAROLI, all’epoca dei fatti Presidente della società A.S.D Camerino Calcio, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; agli artt. 39,43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Cartoni Francesco e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso nel corso della gara Settempeda-Asd Camerino del 02/10/2016, valevole per il campionato Juniores;

 

MARCELLO DI COLA all’epoca dei fatti Dirigente della Società A.S.D. Camerino Calcio e sottoscrittore, quale dirigente accompagnatore della distinta gara relativa all’incontro Settempeda-Asd Camerino del 02/10/2016, valevole per il campionato Juniores, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della suindicata gara, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Cartoni Francesco, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

 

FRANCESCO CARTONI, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato, ma inquadrabile tra i soggetti di cui all’art 1 bis, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, per la violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli disputato la gara Settempeda-Asd Camerino del 02/10/2016, valevole per il campionato Juniores, nelle fila della Società A.S.D. Camerino Calcio, senza averne titolo, perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

A.S.D. CAMERINO CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, i soggetti avvisati;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Domenico QUADRAROLI, in proprio e, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per contro della società A.S.D. CAMERINO CALCIO, e dai sig.ri Marcello DI COLA e Francesco CARTONI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Domenico QUADRAROLI, di 1 mese di inibizione per il Sig. Marcello DI COLA, di 1 giornata di squalifica per il Sig. Francesco CARTONI, di € 150,00 di ammenda e 1 punto di penalizzazione da scontarsi dalla squadra Juniores per la società A.S.D. CAMERINO CALCIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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