F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 104/AA del 08/01/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PERCONTI – DE CAROLIS – POL

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 352 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Matteo PERCONTI, Fabrizio DE CAROLIS e della società A.S.D. P. VIGOR PERCONTI, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MATTEO PERCONTI all’epoca dei fatti Vice Presidente della società A.S.D. P. Vigor Perconti, per la violazione dell’art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver in sede e a margine di commento di quanto pubblicato sul C.U. CRL Calcio A5 n. 333 del 28.04.17 alla voce decisioni del Giudice Sportivo in merito alla dichiarata inammissibilità per tardività del reclamo proposto dalla A.S.D. P. Vigor Perconti, al fine di veder invalidato il risultato della gara ASD History Roma 3Z 1983-Vigor Perconti valevole per il campionato C5 Under 21 CR Lazio stagione sportiva 2016/17, gravemente leso il prestigio e il decoro di persone, società e organismi operanti nell’ambito della F.I.G.C. proferendo frasi ed espressioni offensive all’interno di una intervista ad organi di stampa e sul proprio profilo Facebook;

 

FABRIZIO DE CAROLIS all’epoca dei fatti Dirigente della società A.S.D. P. Vigor Perconti, per la violazione dell’ art. 1 bis comma1 del Codice di Giustizia Sportiva, a margine e in sede di commento di quanto occorso durante e in occasione della gara ASD History Roma 3Z 1983-Vigor Perconti valevole per il Campionato C5 Under 21 CR Lazio stagione sportiva 2016/17 e fatta oggetto di reclamo al Giudice Sportivo da parte di quest’ultima società per asserita irregolarità della stessa in ragione dell’avvenuto schieramento in campo di un calciatore squalificato da parte della ASD History Roma 1983, gravemente leso il prestigio e il decoro di persone, società e organismi operanti nell’ambito della F.I.G.C. proferendo frasi ed espressioni offensive sul proprio profilo Facebook;

 

A.S.D. P. VIGOR PERCONTI, per responsabilità oggettiva, ai sensi degli artt. 4, comma 2 e 5, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, i soggetti avvisati;

 

  • vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Matteo PERCONTI, Fabrizio DE CAROLIS e Maurizio PERCONTI, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per conto della società della società A.S.D. P. VIGOR PERCONTI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Matteo PERCONTI, di 20 giorni di inibizione per il Sig.  Fabrizio  DE  CAROLIS,  di  €  400,00  di ammenda per la società A.S.D. P. VIGOR PERCONTI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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