F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 105/AA del 08/01/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PALERMO – ASD VIRTUS ANIENE 3Z 1983

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 95 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Massimo PALERMO e della società ASD VIRTUS ANIENE 3Z 1983, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MASSIMO PALERMO, all’epoca dei fatti tesserato nella qualità di presidente  della società A.S. History Roma 3z 1983 della violazione dell’art. 1bis comma 1 e dell’art. 3 comma 1 del C.G.S. per aver indicato nella mail indirizzata al Presidente Zarelli dell’11/01/2017 fatti di cui non aveva conoscenza e comunque non veritieri. Infatti, nel corso dell’audizione al Collaboratore della Procura Federale ha dichiarato di non essere presente alla gara e di non essere a conoscenza dei fatti; ha dichiarato, inoltre, di aver scritto la mail indirizzata al Presidente Zarelli, ma poi ha precisato che la lettera sarebbe stata in realtà scritta dal sig. Corso Roberto, circostanza però smentita dallo stesso sig. Corso nel corso dell’audizione resa al Collaboratore della Procura Federale;

 

ASD VIRTUS ANIENE 3Z 1983, in forza della fusione con la società A.S. HISTORY ROMA 3Z 1983 per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Massimo PALERMO e Andrea MESTICHELLA, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per contro della società ASD VIRTUS ANIENE 3Z 1983;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Massimo PALERMO e di € 350,00 (trecentocinaquanta) di ammenda per la società ASD VIRTUS ANIENE 3Z 1983;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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