F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 107/AA del 08/01/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FANTON – TONETTO – GSO LE TORRI BERTESINA – GABRIELLI – AS CITTADELLA 1973 – CONTE – FASOLATO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 107 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Claudio CONTE, Alberto FANTON, Lucio FASOLATO, Andrea GABRIELLI e delle Società A.S. CITTADELLA 1973 S.r.l. e G.S.D. LE TORRI BERTESINA, avente ad oggetto le seguenti condotte:

 

CLAUDIO CONTE, allenatore di base nonché all’epoca dei fatti Responsabile dell’attività di base della A.S. Cittadella 1973 S.r.l., in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 delle N.O.I.F., per aver consapevolmente consentito, in accordo e con il consenso del sig. Fasolato Lucio responsabile del settore giovanile della medesima società, al Sig. Fanton Alberto, allenatore di base abilitato ma non tesserato per la società A.S. Cittadella 1973 S.r.l., di svolgere nella stagione sportiva 2016/2017 l’attività di allenatore della squadra giovanile Esordienti a 9;

 

ALBERTO FANTON, Allenatore di base tesserato quale calciatore dal 23/08/2016 per la società G.S.D. Le Torri Bertesina, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 34, comma 1, art. 38, e 41, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico nonché dell’art. 23, comma 2 e 40, comma 2, delle N.O.I.F., perché in costanza di tesseramento quale calciatore ha svolto contestualmente di fatto ed in assenza di tesseramento l’attività di allenatore della squadra Esordienti a 9 della società A.S. Cittadella 1973 S.r.l.;

 

LUCIO FASOLATO, allenatore professionista nonché all’epoca dei fatti responsabile del settore giovanile della società A.S. Cittadella 1973 S.r.l., in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 delle N.O.I.F., per aver consapevolmente consentito, in accordo e con il consenso del sig. Conte Claudio responsabile dell’attività di base della medesima società, al Sig. Fanton Alberto, allenatore di base abilitato ma non tesserato per la società A.S. Cittadella 1973 S.r.l., di svolgere nella stagione sportiva 2016/2017 l’attività di allenatore della squadra giovanile Esordienti a 9;

 

ANDREA GABRIELLI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della A.S. Cittadella 1973 S.r.l., in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 delle N.O.I.F., per aver consentito o comunque per non aver impedito al Sig. Fanton Alberto, allenatore di base abilitato e già tesserato quale calciatore per altra società, di svolgere di fatto nella stagione sportiva 2016/2017 l’attività di allenatore della squadra giovanile Esordienti a 9 della società A.S. Cittadella 1973 S.r.l.;

 

A.S. CITTADELLA 1973 S.r.l., per responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte rispettivamente ascrivibili al proprio Presidente ed ai propri tesserati nonché agli altri soggetti  alla  quale  appartenevano  al  momento  della  consumazione  delle  rispettive

violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ex art. 4, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

 

G.S.D. LE TORRI BERTESINA, per responsabilità oggettiva per le condotte contestate ed ascrivibili al proprio tesserato sig. Fanton Alberto ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Claudio CONTE, Alberto FANTON, Lucio FASOLATO, Andrea GABRIELLI in proprio e, in qualità di Presidente, per la società A.S. CITTADELLA 1973 S.r.l. e Massimo Tonetto, in qualità di Presidente, per la Società G.S.D. LE TORRI BERTESINA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di squalifica per il sig. Claudio CONTE, 4 mesi di squalifica per il signor Alberto FANTON, 80 giorni di squalifica per il sig. Lucio FASOLATO, 2 mesi di inibizione per Andrea GABRIELLI e di € 6.000,00 di ammenda per la Società A.S. CITTADELLA 1973 S.r.l. e € 200,00 di ammenda per la Società G.S.D. LE TORRI BERTESINA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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