F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 110/AA del 08/01/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: EUROSPORT – CERANTOLA – KAHABOU – DE PARE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 102 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Gianni CERANTOLA, Abdoul Kahabou MARE, Stefano DE PARE e della Società ASD EUROSPORT avente ad oggetto la seguente condotta:

 

GIANNI CERANTOLA, Presidente e legale rappresentante della società ASD EUROSPORT, in violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale; 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore ABDOUL KAHABOU MARE e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, consentendo l’utilizzo dello stesso nel corso delle seguenti 2 gare :

CAMPIONATO SERIE D CALCIO A 5- STAGIONE SPORTIVA 2016-17 03.02.2017         Cresole 80 - ASD EUROSPORT 10.02.2017   ASD EUROSPORT – Mussolente;

 

ABDOUL KAHABOU MARE, calciatore, all'epoca dei fatti non ancora tesserato ma inquadrabile tra i soggetti di cui all'art. 1bis, comma 5, del C.G.S., in violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva; dell’ art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; dell’art. 46,comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva; dell’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per aver disputato le 2 gare sottoindicate nelle fila della Società EUROSPORT, senza averne titolo perché non tesserato con detta società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa: CAMPIONATO SERIE D CALCIO A 5- STAGIONE SPORTIVA 2016-17 03.02.2017Cresole 80 - ASD EUROSPORT 10.02.2017   ASD EUROSPORT – Mussolente;

 

STEFANO DE PARE, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD EUROSPORT, in violazione di cui all’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 43, comma 1, delle N.O.I.F.; 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle 2 gare sottoindicate, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore ABDOUL  KAHABOU MARE, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento deI calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alle sottoelencate 2 gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa:

CAMPIONATO SERIE D CALCIO A 5- STAGIONE SPORTIVA 2016-17 03.02.2017 Cresole 80 - ASD EUROSPORT 10.02.2017   ASD EUROSPORT – Mussolente;

 

ASD EUROSPORT; per responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti ascrivibili ai Signori GIANNI CERANTOLA Presidente della Società, STEFANO DE PARE Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società e ABDOUL KAHABOU MARE calciatore e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art. 1bis, comma 5, C.G.S.;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Gianni CERANTOLA, nel proprio interesse e in qualità di legale rappresentante per conto della società ASD EUROSPORT, Abdoul Kahabou MARE, Stefano DE PARE;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 34 giorni di inibizione per il sig. Gianni CERANTOLA, di 1 giornata di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il sig. Abdoul Kahabou MARE, di 27 giorni di inibizione per il sig. Stefano DE PARE e di € 270,00 di ammenda e 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza  stagione sportiva 2017/2018 per la Società ASD EUROSPORT;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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