F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 113/AA del 09/01/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: IBELLO – US CAIANELLO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa ai provvedimenti di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 281 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig.  Christian IBELLO e della società U.S. CAIANELLO, aventi ad oggetto la seguente condotta:

 

CHRISTIAN IBELLO, all’epoca dei fatti Presidente della società U.S. CAIANIELLO ed in due occasioni anche Dirigente Accompagnatore, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sig.ri Daniliuc Teodosie, De Rosa Luigi e De Blasi Giammaria, di sottoporli agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l’utilizzo nelle gare: Sporting Macerata Campania – U.S. Caianiello del 01/02/2017 (Luigi De Rosa), U.S. Caianiello -  F.C. Casertana Srl del 18/12/2016 (Teodosie Daniliuc) e U.S. Caianiello – A.S.D. Virtus Valente 2008 del 16/01/2017(Giammaria De Blasi) valevole la prima per il campionato Esordienti a 11 con arbitro e le altre per il campionato Giovanissimi Prov.le Caserta, organizzati dalla L.N.D. - Comitato Regionale Campania;

 

in violazione, inoltre, dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società U.S. CAIANIELLO nella gara Sporting Macerata Campania – U.S. Caianiello del 01/02/2017 valevole per il campionato Esordienti a 11 con arbitro, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato il calciatore sig. De Rosa Luigi, nonché nella gara U.S. Caianiello - F.C. Casertana Srl del 18/12/2016 valevole per il campionato Giovanissimi, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato e sconosciuto al sistema informatico AS 400 il calciatore sig. Daniliuc Teodosie, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che gli stessi partecipassero alla gara senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

 

U.S. CAIANELLO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni addebitate al proprio Presidente nel cui interesse, al momento della commissione dei fatti, svolgeva l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Christian IBELLO, in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società U.S. CAIANELLO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Christian IBELLO e di € 300,00 di ammenda e 3 punti di penalizzazione per la società U.S. CAIANELLO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it