F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 114/AA del 15/01/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: VIGE – KICK OFF C5 FEMMINILE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 20 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Egidio VIGE e della società KICK OFF C5 FEMMINILE, aventi ad oggetto la seguente condotta:

 

EGIDIO VIGE, nella sua qualità di dirigente accompagnatore all’epoca dei fatti per la società Kick Off C5 Femminile, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 30, comma 4 dello Statuto Federale, per aver contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza sportiva nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali, avendo adito, in data 03.04.2017, l’Autorità Giudiziaria ordinaria attraverso la proposizione di una denuncia-querela innanzi alla stazione dei Carabinieri di San Donato Milanese nei confronti del Vice Presidente della Ternana Calcio Femminile SSDRL, sig. Raffaele Basile, in assenza di autorizzazione del Consiglio Federale;

 

KICK OFF C5 FEMMINILE, per responsabilità oggettiva in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione del fatto;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Egidio VIGE e dal Sig. Riccardo Russo, in qualità di legale rappresentante, per conto della società KICK OFF C5 FEMMINILE;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Egidio VIGE e di € 800,00 di ammenda per la società KICK OFF C5 FEMMINILE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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