F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 116/AA del 26/01/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: STIRPE-FROSINONE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 136 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Maurizio STIRPE e della società FROSINONE CALCIO S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MAURIZIO STIRPE, all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della Società FROSINONE CALCIO S.r.l. in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al Titolo II – Criteri Infrastrutturali – lettera A), punto 3), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2017/2018, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 112/A del 3 febbraio 2017, per aver depositato oltre il termine del 20 giugno 2017, previsto dalla normativa federale, l’istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività per la stagione 2017/2018 in un impianto non ubicato nel proprio comune, lo Stadio “Partenio-A. Lombardi” di Avellino, nonché la documentazione a corredo della stessa, ovvero la disponibilità dell’impianto predetto, la licenza di cui all’art. 68 del TULPS e il nulla osta del Prefetto di Avellino;

 

FROSINONE CALCIO S.r.l., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Maurizio STIRPE in proprio e, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società FROSINONE CALCIO S.r.l.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 8.000,00 di ammenda per il Sig. Maurizio STIRPE e di € 34.000,00 di ammenda per la società FROSINONE CALCIO S.r.l.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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