F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 120/AA del 07/02/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DI MAGGIO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 305 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Antonino DI MAGGIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANTONINO DI MAGGIO, all’epoca dei fatti Allenatore di Base UEFA B iscritto nei ruoli del Settore Tecnico (47.716) e tesserato per la società SSD SPORTCLUB MARSALA 1912 S.R.L., in violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza nonché dell’obbligo di osservanza degli atti e delle norme federali, di cui all’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, con riferimento alle disposizioni di cui al C.U. n. 1, punto 14), del 1.07.2015 della L.N.D., per aver sottoscritto, in data 10.10.2015, un accordo economico con la SSD SPORTCLUB MARSALA 1912 S.R.L. per lo svolgimento, nel corso della stagione sportiva 2105/16, dell’attività di conduzione tecnica della squadra Giovanissimi Regionali di tale ultima Società partecipante per quella stagione sportiva al Campionato “Giovanissimi Regionali” contenente il riconoscimento in proprio favore di un premio di tesseramento annuale (pattuito nella misura di € 3.600,00 da corrispondersi in n. 9 rate) di importo superiore a quello massimo (pari a € 2.500,00) fissato per gli Allenatori dilettanti, prestanti attività per la ridetta stagione sportiva 2015-16 in “squadre minori”, dal citato C.U. n.1 punto 14 del 01.07.15 L.N.D. nel corpo del quale è dato testualmente leggere: “14. ALLENATORI (…) Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la corrente Stagione Sportiva 2015/2016 è fissato negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati: - Allenatore “squadre minori” € 2.500,00 (…)”;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonino DI MAGGIO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 40 giorni di squalifica per il Sig. Antonino DI MAGGIO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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