F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 121/AA del 07/02/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: RUSSO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 295 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Gennaro RUSSO, avente ad oggetto la seguente condotta:
GENNARO RUSSO, calciatore all’epoca dei fatti della società A.S.D. SPARTA SAN TAMMARO, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte nelle fila della società A.S.D. SPARTA SAN TAMMARO, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa, alla seguente gara, valevole per il Campionato 2016-2017 Allievi Regionali/Fascia B/Girone G, A.S.D. Pol. R. Sannicolese - A.S.D. Sparta San Tammaro del 17.12.2016;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gennaro RUSSO;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Sig. Gennaro RUSSO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.