F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 123/AA del 07/02/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BOUSSOFARRARA – BRUNI – GIANNETTI – ASD SPORTING GROTTAMMARE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 155 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Adem BOUSSOFFARA, Filippo BRUNI e Nicolino GIANNETTI e della società A.S.D. SPORTING GROTTAMMARE, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ADEM BOUSSOFFARA, calciatore della soc. A.S.D. Sporting Grottammare all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alla gara: Helvia Recina Futsal Recanati – ASD Sporting Grottammare del 04-02-17, valevole per il campionato Juniores Reginale di Calcio a 5, nelle file della società A.S.D. Sporting Grottammare, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

FILIPPO BRUNI, Segretario della soc. A.S.D. Sporting Grottammare, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. Sporting Grottammare in occasione della suddetta gara: Helvia Recina Futsal Recanati – ASD Sporting Grottammare del 04-02-17, valevole per il campionato Juniores Reginale di Calcio a 5, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore BOUSSOFFARA Adem, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla citata gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

NICOLINO GIANNETTI, Presidente della soc. A.S.D. Sporting Grottammare (Matr. 936126) all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, commi 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore BOUSSOFFARA Adem, e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo del medesimo calciatore BOUSSOFFARA Adem, nella gara: Helvia Recina Futsal Recanati – ASD Sporting Grottammare del 04-02-17, valevole per il campionato Juniores Reginale di Calcio a 5;

 

A.S.D. SPORTING GROTTAMMARE, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i  soggetti tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Adem BOUSSOFFARA, Filippo BRUNI e Nicolino GIANNETTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SPORTING GROTTAMMARE;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Sig. Adem BOUSSOFFARA, 2 mesi di inibizione per il Sig. Filippo BRUNI, 2 mesi di inibizione per il Sig. Nicolino GIANNETTI e di 200,00 € di ammenda e 1 punto di penalizzazione da scontare nella stagione in corso nel Campionato Juniores per la società A.S.D. SPORTING GROTTAMMARE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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