F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 124/AA del 07/02/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PIRAINO – SEF TORRES

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa ai provvedimenti di conclusione delle indagini di cui ai procedimenti n. 162 pf 17/18, n. 163 pf 17/18 e n. 164 pf 17/18, riuniti per connessione soggettiva e oggettiva, adottati nei confronti del Sig. Daniele PIRAINO e della società S.E.F. TORRES 1903 S.R.L., aventi ad oggetto la seguente condotta:

 

DANIELE PIRAINO, all’epoca dei fatti Amministratore unico e legale rappresentante della S.E.F. TORRES 1903 S.R.L. in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 94 ter, commi 11 e 13, delle NOIF e all’art. 8, commi 9 e 10, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver adempiuto all’obbligo del pagamento delle somme  dovute ai tesserati Angelo Della Guardia, Guglielmo Bacci, Umberto Varriale e Angelo Giuseppe Scalzone nel termine dei trenta giorni dalla comunicazione delle decisioni assunte dalla Commissione Accordi Economici e dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D.;

 

S.E.F. TORRES 1903 S.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Daniele PIRAINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.E.F. TORRES 1903 S.R.L.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 mesi di inibizione per il Sig. Daniele PIRAINO e 1.200 € di ammenda e 3 punti di penalizzazione per la società S.E.F. TORRES 1903 S.R.L.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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