F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 126/AA del 08/02/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: COLCIAGHI – MANZONI – MERAGLIA – ATALANTA BC

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 247 pf 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri David COLCIAGHI, Giovanni MANZONI, Bikash MERAGLIA, e della società ATALANTA B.C. S.P.A., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

DAVID COLCIAGHI, segretario del Settore Giovanile della società Atalanta Bergamasca Calcio spa nella stagione sportiva 2015/2016, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, in riferimento all’art. 40, comma 3, delle N.O.I.F., per avere posto in essere ogni attività preparatoria alla definizione del tesseramento del giovane calciatore Meraglia Bikash, quale il mantenimento dei contatti con la famiglia, l’acquisizione della documentazione anagrafica e scolastica del minore e la redazione del tesseramento, per poi sottoporlo alla società per il suo perfezionamento, omettendo qualsivoglia cautela preventiva sulla situazione della residenza del calciatore, dando così parere favorevole alla società per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore per la stagione 2015/2016, nonostante il minore non fosse residente da almeno sei mesi nella regione Lombardia e, comunque, in assenza del parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica;

 

GIOVANNI MANZONI, Dirigente della Società Atalanta Bergamasca Calcio spa e sottoscrittore, nella stagione 2015/16, quale dirigente accompagnatore, delle distinte gara relative agli incontri: Varese – Atalanta del 25/10/2015, Atalanta - Renate del 06/12/2015, Pavia – Atalanta del 31/01/2016, Atalanta - Monza del 11/02/2016, Mantova

– Atalanta del 23/03/2016, Atalanta - Cremonese del 17/04/2016, Renate – Atalanta del 24/04/2016 e Pro Patria – Atalanta del  08/05/2016, tutti valevoli  per il campionato Giovanissimi Regionali A, in violazione dell’articolo 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 40, comma 3, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle suindicate gare, in cui è stato impiegato in posizione irregolare il calciatore minore Meraglia Bikash, attestando nelle relative distinte il regolare tesseramento del  calciatore e consegnandole successivamente al  Direttore della Gara; consentendo in tal modo che lo stesso partecipasse alla gara;

 

BIKASH MERAGLIA, (nato il 21/11/2002) tesserato in data 30/07/2015 per la società Atalanta Bergamasca Calcio spa, in violazione dell’art 1 bis, comma 1, in riferimento all’art. 40, comma 3, delle N.O.I.F. per aver disputato nr. 8 incontri ufficiali nella stagione sportiva 2015/16 per la squadra “Giovanissimi A”, nonostante non fosse comprovata la residenza del nucleo familiare di appartenenza da almeno 6 (sei) mesi nella regione della società (intervenuta solamente l’8/06/2015) e, comunque, in assenza del parere favorevole del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica;

 

ATALANTA B.C. S.P.A., per responsabilità oggettiva in quanto società alla quale appartenevano i tesserati al momento della consumazione delle rispettive violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, il tutto ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri David COLCIAGHI, Giovanni MANZONI, Bikash MERAGLIA, e dal Sig. Luca Percassi in qualità di legale rappresentante della società ATALANTA B.C. S.P.A.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. David COLCIAGHI, 40 giorni di inibizione per il Sig. Giovanni MANZONI, 2 giornate di squalifica per il Sig. Bikash MERAGLIA e di 4.000,00 € di ammenda ed 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di categoria Giovanissimi Regionali stagione sportiva 2017/2018 per la società ATALANTA B.C. S.P.A.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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