F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 127/AA del 09/02/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ERRANTE – US SEGURO ASD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 257 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Francesco ERRANTE e della società U.S. SEGURO A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

FRANCESCO ERRANTE, allenatore (codice 128.362) della soc. A.S.D. ALCIONE all’epoca dei fatti, e dal 04\10\2017 tesserato quale allenatore per la società MASSERONI MARCHESE sr.l., in violazione dell’art. 1 bis, commi 1, e 15 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 30 dello Statuto F.I.G.C. nonché in relazione agli artt. 34 e 38 del Regolamento Settore Tecnico, per aver querelato in data 28 febbraio 2017 per il reato di lesioni personali il Sig. Gianluca Paradisi, allora tesserato per la Soc. U.S. Seguro A.S.D. in qualità di Dirigente, senza richiedere preventivamente alla F.I.G.C. l’autorizzazione ad adire la giurisdizione statale in deroga al vincolo di giustizia ex art. 30, commi 2 e 4, dello Statuto Federale per i fatti di condotta violenta accaduti al termine della gara A.S.D. Alcione - U.S. Seguro A.S.D. del 26 febbraio 2017 nei pressi del campo di calcio della Società Alcione ASD sito a Milano in via Olivieri, e sui quali aveva deliberato il G.S. del C.R. Lombardia in data 9 maggio 2017;

 

U.S. SEGURO A.S.D., per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale apparteneva il tesserato sig. PARADISI Gianluca (allenatore) al momento della commissione dei fatti;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco ERRANTE e dal rappresentante della società U.S. SEGURO A.S.D.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 80 giorni di squalifica per il Sig. Francesco ERRANTE e di € 400,00 di ammenda per la società U.S. SEGURO A.S.D.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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