F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 132/AA del 15/02/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PASSA – TOMASSI – ASD CITTA’ DI ANAGNI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 92 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Emanuele PASSA e Diego TOMASSI e della società A.S.D. CITTA’ DI ANAGNI, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

EMANUELE PASSA, presidente  all’epoca dei fatti della  A.S.D. Città di Anagni, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 22 comma 7 dello stesso Codice per aver consentito e comunque non impedito che il Sig. Fabio GERLI svolgesse attività di allenatore in costanza di squalifica (Sentenza n. 4 Collegio Garanzia CONI Sez. Un. del 06.02.2015) durante la gara S.S.D. Hermada – A.S.D. Citta di Anagni del 15 gennaio 2017 valevole per il campionato Promozione Girone D e per rispondere della violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 23 comma 1 delle NOIF per aver consentito e comunque non impedito che il Sig. Diego TOMASSI assumesse la conduzione tecnica della squadra A.S.D. Città di Anagni, pur non essendo iscritto all’Albo del Settore Tecnico, durante le partite delle stagioni 2015-2016 e 2016-2017 (in assenza dell’allenatore tesserato Fabio GERLI poiché squalificato) nelle quali impartiva suggerimenti tecnici e provvedendo direttamente alle sostituzioni dei giocatori dalla panchina  ove sedeva quale dirigente accompagnatore;

 

DIEGO TOMASSI, dirigente accompagnatore all’epoca dei fatti della A.S.D. Città di Anagni, in violazione dell’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 23 comma 1 delle NOIF, per avere assunto la conduzione tecnica della squadra

A.S.D. Città di Anagni, pur non essendo iscritto all’Albo del Settore Tecnico, durante le partite delle stagioni 2015-2016 e 2016-2017 (in assenza dell’allenatore tesserato Fabio GERLI poiché squalificato) nelle quali impartiva suggerimenti tecnici e provvedendo direttamente alle sostituzioni dei giocatori dalla panchina  ove sedeva quale dirigente accompagnatore;

 

A.S.D. CITTA’ DI ANAGNI, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della commissione del fatto e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Emanuele PASSA e Diego TOMASSI e dalla Sig.ra Maria Teresa Gratissi in qualità di Presidente per conto della società A.S.D. CITTA’ DI ANAGNI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Emanuele PASSA, 4 mesi di inibizione per il Sig. Diego TOMASSI e di € 534,00 di ammenda per la società A.S.D. CITTA’ DI ANAGNI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del  procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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