F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 135/AA del 16/02/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MAMBRETTI – MONGUZZI – ACD BOVISIO MASCIAGO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 119 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio MAMBRETTI e Enrico Vittorio MONGUZZI e della società A.C.D. BOVISIO MASCIAGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANTONIO MAMBRETTI, (Allenatore di base) in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dagli artt. 34, comma 1, e 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. nonché dal C.U. n. 84 della L.N.D. –

s.s. 2016/2017, lettere b) e c), per avere prestato, nel corso della stagione sportiva 2016/2017 la propria attività di allenatore della categoria Esordienti a favore della Società ACD Bovisio Masciago in assenza di tesseramento, pur essendo indicato quale “Allenatore base UEFA B” nell’allegato 1 al modulo censimento delle società che svolgono attività nelle categorie di base della predetta società inviato alla Delegazione Provinciale Monza Brianza del Comitato Regionale Lombardia LND e pur avendo assunto le vesti di allenatore della squadra esordienti in tutte le gare della stagione;

 

ENRICO VITTORIO MONGUZZI, Presidente della ACD Bovisio Masciago all’epoca dei fatti, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dall’articolo 44, comma 3, del Regolamento della L.N.D., dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dal C.U. n. 84 della

L.N.D. – s.s. 2016/2017, lettere b) e c), per avere inadempiuto all’obbligo di tesseramento del Tecnico responsabile della squadra Esordienti, nonché per avere consentito o comunque non impedito al Sig. Mambretti Antonio di assumere le vesti di allenatore della squadra Esordienti in occasione delle gare della stagione sportiva 2016/2017 nonostante lo stesso fosse in difetto di tesseramento;

 

A.C.D. BOVISIO MASCIAGO, per responsabilità diretta per le condotte ascritte al proprio Presidente munito di legale rappresentanza, ex art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Antonio MAMBRETTI e Enrico Vittorio MONGUZZI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.C.D. BOVISIO MASCIAGO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 80 (ottanta) giorni di squalifica per il  Sig.  Antonio  MAMBRETTI,  80  (ottanta)  giorni  di  squalifica  per  il  Sig.  Enrico  Vittorio MONGUZZI e di € 300,00 (trecento) di ammenda per la società A.C.D. BOVISIO MASCIAGO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del  procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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