F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 139/AA del 20/02/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CIONGOLI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 85 pfi 17/18 adottato nei confronti della Sig.ra Flora CIONGOLI, avente ad oggetto la seguente condotta:
FLORA CIONGOLI, nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente della società
U.S.D. COMPRENSORIO MONTESTELLA, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore HRISCU GHEORGHE GABRIEL e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l’utilizzo nelle seguenti due gare valevoli per il Campionato di terza categoria Salerno: 1) U.S.D. Comprensorio Montestella – San Nicola Calcio Centola del 30.11.2014; 2) U.S.D. Comprensorio Montestella – Atletico Pisciotta del 25.1.2015;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Flora CIONGOLI;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi e 20 giorni di inibizione per la Sig.ra Flora CIONGOLI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.