F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 141/AA del 26/02/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MURATORE-RANDAZZO-DELISI-DI CHIARA-ASD RESUTTANA SAN LORENZO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 197 pf 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Domenico MURATORE, Giuseppe RANDAZZO, Massimo DELISI, Giovanni DI CHIARA e della società A.S.D. RESUTTANA SAN LORENZO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

DOMENICO MURATORE, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società

A.S.D. Resuttana San Lorenzo, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 delle N.O.I.F., per non avere fatto sottoporre i calciatori Giuseppe Randazzo, Massimo Delisi e Giovanni Di Chiara alle previste visite medico- sportive ed avere, invece, dichiarato, in calce ai moduli di tesseramento dei predetti calciatori, in modo non veritiero ovvero avallato allo stesso modo, che essi erano in possesso dei certificati di idoneità alla pratica sportiva;

 

GIUSEPPE RANDAZZO, all’epoca dei fatti calciatore della società A.S.D. Resuttana San Lorenzo, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 43, commi 1, 2 e 3 delle N.O.I.F., per essersi reso responsabile della inadempienza dell’obbligo delle visite medico-sportive, finalizzate all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva;

 

MASSIMO DELISI, all’epoca dei fatti calciatore della società A.S.D. Resuttana San Lorenzo, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 43, commi 1, 2 e 3 delle N.O.I.F., per essersi reso responsabile della inadempienza dell’obbligo delle visite medico-sportive, finalizzate all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva;

 

GIOVANNI DI CHIARA, all’epoca dei fatti calciatore della società A.S.D. Resuttana San Lorenzo, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 43, commi 1, 2 e 3 delle N.O.I.F., per essersi reso responsabile della inadempienza dell’obbligo delle visite medico-sportive, finalizzate all’accertamento dell’idoneità all’attività sportiva;

 

A.S.D. RESUTTANA SAN LORENZO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente ed ai propri tesserati;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Domenico MURATORE, in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. RESUTTANA SAN LORENZO, Giuseppe RANDAZZO, Massimo DELISI e Giovanni DI CHIARA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Domenico  MURATORE,  2  giornate  di  squalifica  in  gare  ufficiali  per  il  Sig.  GiuseppeRANDAZZO, 2 giornate di squalifica in gare ufficiali per il Sig. Massimo DELISI e 2 giornate di squalifica in gare ufficiali per il Sig. Giovanni DI CHIARA e di € 200 di ammenda per la società A.S.D. RESUTTANA SAN LORENZO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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