F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 147/AA del 08/03/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DALLA TANA – US ARSENAL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 158 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Silvano DALLA TANA e della società U.S. ARSENAL, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

SILVANO DALLA TANA, Presidente della US Arsenal all’epoca dei fatti, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dall’articolo 44, comma 3, del Regolamento della L.N.D., dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. e dal C.U. n. 84 della

L.N.D. – s.s. 2016/2017, lettere b) e c), per avere inadempiuto all’obbligo di tesseramento del Tecnico responsabile della squadra Regionale Giovanissimi, nonché per avere consentito o comunque non impedito al Sig. Michele Petrilli, a ciò non abilitato, di assumere le vesti di allenatore di fatto della squadra Regionale Giovanissimi in occasione delle gare della stagione sportiva 2016/2017;

 

U.S. ARSENAL, per responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte ascritte rispettivamente al proprio Presidente Dalla Tana munito di legale rappresentanza, ex art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva ed al proprio dirigente Stefano Vescovi, ex art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Silvano DALLA TANA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. ARSENAL;

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Silvano DALLA TANA e di € 300,00 di ammenda per la società U.S. ARSENAL;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del  procedimento i sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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