F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 148/AA del 12/03/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DADDIO – AS SPORT E VITA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 427 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Domenico DADDIO e della società A.S. SPORT E VITA, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

DOMENICO DADDIO, Presidente della soc. A.S. Sport e Vita, all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Sig. Mingione Francesco e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l’utilizzo nella seguente gara: Sport e Vita - Azteca Dragoni del 22.2.2015 valevole per la categoria juniores calcio a cinque 2014/2015;

 

A.S. SPORT E VITA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4 , commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il proprio tesserato avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Domenico DADDIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S. SPORT E VITA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Domenico DADDIO e di € 200,00 di ammenda e 1 punto di penalizzazione per la squadra juniores calcio a cinque, per la società A.S. SPORT E VITA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del  procedimento i sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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