F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 150/AA del 12/03/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: DI MAIO – FONTEBASSO F – FONTEBASSO G – ONORI – TASSONE – TUCCI – ASD GRIFONE

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 388 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Simone DI MAIO, Federico FONTEBASSO, Gabriele FONTEBASSO, Michele ONORI, Giuseppe TASSONE, Mattia TUCCI e della  società  A.S.D.  GRIFONE  GIALLOVERDE,  avente  ad oggetto la seguente condotta:

 

SIMONE DI MAIO, calciatore tesserato per la ASD Grifone Gialloverde, in violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui art. 1 bis, comma 1), in relazione all’art.11, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver pubblicato sul social network “Istagram” in data 28/10/2017 una foto ritraente l’effige della nota bambina ebrea “Anna Frank” indossante la maglia dell’Atletico Vescovio nella quale inseriva la scritta ”né Roma né Lazio Anna Frank è dell’Atletico Vescovio” ciò che costituisce un grave comportamento discriminatorio, dal chiaro intento antisemita, offensivo per il tenore e l’incitazione all’odio razziale, sanzionabile quale illecito disciplinare, in quanto tale condotta comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza e religione, avendo, tra l’altro, condiviso tale pubblicazione, con alcuni suoi compagni di squadra;

 

FEDERICO FONTEBASSO, calciatore tesserato per la ASD Grifone Gialloverde, in violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui art. 1 bis, comma 1), per aver “condiviso” passivamente la pubblicazione apposta sul social network “Istagram” in data 28/10/2017 dal compagno di squadra Simone Di Mario relativa alla foto ritraente l’effige della nota bambina ebrea “Anna Frank” indossante la maglia dell’Atletico Vescovio con la scritta ”né Roma né Lazio Anna Frank è dell’Atletico Vescovio” senza dissociarsi da quanto in essa rappresentato;

 

GABRIELE FONTEBASSO, calciatore tesserato per la ASD Grifone Gialloverde, in violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui art. 1 bis, comma 1), per aver “condiviso” passivamente la pubblicazione apposta sul social network “Istagram” in data 28/10/2017 dal compagno di squadra Simone Di Mario relativa alla foto ritraente l’effige della nota bambina ebrea “Anna Frank” indossante la maglia dell’Atletico Vescovio con la scritta ”né Roma né Lazio Anna Frank è dell’Atletico Vescovio” senza dissociarsi da quanto in essa rappresentato;

 

MICHELE ONORI, calciatore tesserato per la ASD Grifone Gialloverde, in violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui art. 1 bis, comma 1), per aver “condiviso” passivamente la pubblicazione apposta sul social network “Istagram” in data 28/10/2017 dal compagno di squadra Simone Di Mario relativa alla foto ritraente l’effige della nota bambina ebrea “Anna Frank” indossante la maglia dell’Atletico Vescovio con la scritta ”né Roma né Lazio Anna Frank è dell’Atletico Vescovio” senza dissociarsi da quanto in essa rappresentato;

 

GIUSEPPE TASSONE, calciatore tesserato per la ASD Grifone Gialloverde, in violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui art. 1 bis, comma 1), per aver “condiviso” passivamente la pubblicazione apposta sul social network “Istagram” in data 28/10/2017 dal compagno di squadra Simone Di Mario relativa alla foto ritraente l’effige della nota

bambina ebrea “Anna Frank” indossante la maglia dell’Atletico Vescovio con la scritta ”né Roma né Lazio Anna Frank è dell’Atletico Vescovio” senza dissociarsi da quanto in essa rappresentato;

 

MATTIA TUCCI, calciatore tesserato per la ASD Grifone Gialloverde, in violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui art. 1 bis, comma 1), per aver “condiviso” passivamente la pubblicazione apposta sul social network “Istagram” in data 28/10/2017 dal compagno di squadra Simone Di Mario relativa alla foto ritraente l’effige della nota bambina ebrea “Anna Frank” indossante la maglia dell’Atletico Vescovio con la scritta ”né Roma né Lazio Anna Frank è dell’Atletico Vescovio” senza dissociarsi da quanto in essa rappresentato;

 

A.S.D. GRIFONE GIALLOVERDE, per responsabilità oggettiva anche ex art. 11 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Simone DI MAIO, Federico FONTEBASSO, Gabriele FONTEBASSO, Michele ONORI, Giuseppe TASSONE, Mattia TUCCI e dal Sig. Raffaele Romano, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GRIFONE GIALLOVERDE;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 8 mesi di squalifica per il Sig. Simone DI MAIO, 3 giornate di squalifica per il Sig. Federico FONTEBASSO, 3 giornate di squalifica per il Sig. Gabriele FONTEBASSO, 3 giornate di squalifica per il Sig. Michele ONORI, 3 giornate di squalifica per il Giuseppe TASSONE, 3 giornate di squalifica per il Sig. Mattia TUCCI e di € 516,00 (cinquecentosedici/00) di ammenda per la società A.S.D. GRIFONE GIALLOVERDE,

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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