F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 152/AA del 19/03/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GRISANTI – PASSERINI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 288 pf 17/18 adottato nei confronti  dei  Sig.ri  Renato GRISANTI, Angelo PASSERINI, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

RENATO GRISANTI, dirigente della Società F.C. Mantova S.r.l. nella stagione 2016/2017 e sottoscrittore, quale dirigente accompagnatore, della distinta di gara relativa all’incontro Mantova – Pro Patria del 26/02/2017, valevole per il campionato Giovanissimi Regionali Professionisti B, la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5 e 40, comma 3, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della suindicata gara, in cui veniva impiegato in posizione irregolare il calciatore minore Zanforlini Luigi, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento dello stesso, consegnata poi al Direttore della Gara e consentendo così che il calciatore in questione partecipasse alla suddetta gara;

 

ANGELO PASSERINI, dirigente della Società F.C. Mantova S.r.l. nella stagione 2015/2016 e sottoscrittore, quale dirigente accompagnatore, delle distinte gara relative agli incontri Mantova - Olimpia 05 del 10/10/2015, Mantova - Virgilio del 24/10/2015, San Lazzaro – Mantova del 21/11/2015, Mantova - Viadana del 28/11/2015, Curtatone – Mantova del 05/12/2015 e Mantova- Polisportiva Futura del 12/12/2015, tutte valevoli per il campionato Esordienti a 11, la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, e 40, comma 3, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle suindicate gare, in cui è stato impiegato in posizione irregolare il calciatore minore Zanforlini Luigi, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento dello stesso, consegnate al Direttore della Gara, consentendo così che il calciatore in questione partecipasse alle singole gare;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Renato GRISANTI e Angelo PASSERINI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Renato GRISANTI e 40 giorni di inibizione per il Sig. Angelo PASSERINI.

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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