F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 154/AA del 22/03/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ALTAVILLA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 514 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Fernando ALTAVILLA, avente ad oggetto la seguente condotta:
FERNANDO ALTAVILLA, nella sua qualità, all’epoca dei fatti, di dirigente accompagnatore della società A.S.D. VIRTUS GROTTAMINARDA, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. VIRTUS GROTTAMINARDA, in occasione della gara, valevole per il campionato 2014- 2015 Terza Categoria Avellino-Girone E, A.S.D. Virtus Grottaminarda – A.S.D. Sporting Sturno del 2.4.2015, in cui sono stati impiegati in posizione irregolare, in quanto non tesserati, i calciatori MUSTONE Angelo e INGLESE Pasquale;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fernando ALTAVILLA;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Fernando ALTAVILLA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.