F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 155/AA del 29/03/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: ROSSIGNATI – MENEGAZZI – ASD SAN PERETTO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 470 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Filippo ROSSIGNATI, Paolo MENEGAZZI e della società A.S.D. SAN PERETTO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

FILIPPO ROSSIGNATI, tesserato all’epoca dei fatti come calciatore, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., perché in costanza di tesseramento quale calciatore a favore della società A.S.D. San Peretto, in violazione della normativa federale, svolgeva contestualmente ed in assenza di tesseramento attività rilevante ai fini dell’ordinamento federale e più specificatamente il ruolo di massaggiatore della squadra Giovanissimi Provinciali della società A.S.D Valpolicella Calcio;

 

PAOLO MENEGAZZI, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della A.S.D San Peretto, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito o comunque per non aver impedito al Sig. Rossignati Filippo, calciatore tesserato nella s.s. 2016/2017 per la sua società, di svolgere nella medesima stagione sportiva l’attività di massaggiatore della squadra Giovanissimi Provinciali di altra società dilettantistica e più precisamente della

A.S.D. Valpolicella Calcio;

 

A.S.D. SAN PERETTO, per responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte ascrivibili al proprio Presidente nonché al suo tesserato Sig. Rossignati Filippo, soggetti appartenenti alla società al momento della consumazione delle rispettive violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ex art. 4, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Filippo ROSSIGNATI e dal Sig. Paolo MENEGAZZI in proprio e, in qualità di Presidente, per conto della società A.S.D. SAN PERETTO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di due mesi e venti giorni di squalifica per il Sig. Filippo ROSSIGNATI, 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Paolo MENEGAZZI e di € 160,00 (centosessanta/00) di ammenda per la società A.S.D. SAN PERETTO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del  procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

F. I.G.C. - Segreteria  Federale – 2017-2018 - figc.it - atto non ufficiale - CU N. 156/AA del 30/03/2018 -  Decadenza patteggiamento 32 sexies rif. C.U. n. 113/AA del 9/01/2018 - U.S. CAIANELLO

 

Visto l’accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società U.S. CAIANELLO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 113/AA del 9 gennaio 2018;

 

atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l’ammenda di cui al citato accordo ed  è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;

 

considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;

 

visto l’art. 32 sexies, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

 

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell’accordo raggiunto dalla società U.S. CAIANELLO con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 113/AA del 9 gennaio 2018.

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