F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 157/AA del 03/04/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: GROPPI – ASD CALCIO SANTO STEFANO – SS ACQUANEGRA CREMONESE ASD

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 410 pfi 16/17 adottato nei confronti del Sig. Andrea GROPPI e delle società A.S.D. CALCIO SANTO STEFANO e S.S. ACQUANEGRA CREMONESE A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANDREA GROPPI, per aver, nelle stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2018, pur tesserato AIA con qualifica di Osservatore Arbitrale (sino al 14/09/2017), eluso il divieto di svolgere l’attività di calciatore in seno a società affiliate alla FIGC, quanto  alla stagione 2016/2017 tesserandosi in data 02/09/2016 con la Asd Calcio Santo Stefano, mentre nella stagione 2017/2018 si tesserava dal 31/07/2017 con la SS Acquanegra Cremonese ASD, così violando l’art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art 40, comma 1 delle NOIF ed anche in riferimento a quanto disposto dall’art 40, commi 3, punto a) e 4, punto b) del regolamento della Associazione Italiana Arbitri;

 

A.S.D. CALCIO SANTO STEFANO, per responsabilità oggettiva in quanto società alla quale apparteneva il tesserato al momento della consumazione delle violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, il tutto ex art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva;

 

S.S. ACQUANEGRA CREMONESE A.S.D., per responsabilità oggettiva in quanto società alla quale apparteneva il tesserato al momento della consumazione delle violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, il tutto ex art. 4, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea GROPPI e dai Sig.ri Marco Polenghi in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CALCIO SANTO STEFANO e Paolo Pedrazzani, in qualità di legale rappresentante per conto della società S.S. ACQUANEGRA CREMONESE A.S.D.;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di squalifica per il Sig. Andrea GROPPI, di € 140,00 di ammenda per la società A.S.D. CALCIO SANTO STEFANO e di € 140,00 di ammenda per la società S.S. ACQUANEGRA CREMONESE A.S.D.;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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