F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 158/AA del 05/04/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PIOVERA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 439 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Claudio PIOVERA, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

CLAUDIO PIOVERA, all’epoca dei fatti allenatore della A.S.D. Atletico San Giorgio, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento al combinato disposto dell’art. 23, comma 1 delle NOIF, e art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, con il Comunicato Ufficiale della LND n. 84, punto C, pubblicato il 12 agosto 2016, per aver assunto senza averne titolo, la conduzione tecnica della prima squadra della A.S.D. Atletico San Giorgio, accettando di essere inserito nelle distinte di gara in qualità di allenatore, il tutto in assenza delle abilitazioni previste dalla normativa di riferimento;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Claudio PIOVERA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 mesi e 10 giorni di inibizione per il Sig. Claudio PIOVERA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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