F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 159/AA del 09/04/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: COPELLO – ZORDAN – ASDG CENTALLO 2006 – ASD OLMO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 879 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco COPELLO e Matteo ZORDAN e delle società ASDG CENTALLO 2006 e ASD OLMO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MARCO COPELLO, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 5, comma 1 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere pubblicato sul proprio profilo social Facebook una frase lesiva del prestigio dell’intera classe arbitrale nonché anche dell’arbitro della gara Olmo – Area Calcio Albo Roero;

 

MATTEO ZORDAN, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 5, comma 1 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere pubblicato sul social Facebook una frase lesiva del prestigio dell’intera classe arbitrale;

 

ASDG CENTALLO 2006, per responsabilità oggettiva in violazione dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 5, comma 2 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio tesserato sig. Matteo Zordan;

 

ASD OLMO, per responsabilità oggettiva in violazione dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 5, comma 2 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio tesserato sig. Marco Copello;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marco COPELLO, Matteo ZORDAN, Stefano Pelissero, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASDG CENTALLO 2006 e Riccardo Andreis, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD OLMO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Marco COPELLO, 2 mesi di squalifica per il Sig. Matteo ZORDAN, di 200,00 € di ammenda per la società ASDG CENTALLO 2006 e di 300,00 € di ammenda per la società ASD OLMO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del  procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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