F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 164/AA del 12/04/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: CANGIANO – PEZONE – ASD VIRTUS LIBURIA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 293 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri  Nicola CANGIANO e Angelo PEZONE, e della società A.S.D. VIRTUS LIBURIA, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

NICOLA CANGIANO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale dell’A.S.D. Virtus Liburia, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7 comma 1 dello Statuto Federale, 39, 43 commi 1 e 6 , 61 commi 1 e 5 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle gare A.S.D. Virtus Liburia - San Nicola Calcio 2009 del 22/10/2016, campionato regionale attività mista, A.S.D. Virtus Liburia - F.C. Hermes Casagiove del 28/11/2016, campionato regionale attività mista, e S. Felice a Cancello - A.S.D Virtus Liburia del 17/10/2016, campionato regionale attività mista, in cui sono stati impiegati in posizione irregolare nella fila dell’A.S.D. Virtus Liburia, in quanto non tesserati, i calciatori Vilboa Castrese e Burgam Lorenzo sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori stessi consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che gli stessi partecipassero alla gara senza essersi sottoposti agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotati di specifica copertura assicurativa;

 

ANGELO PEZONE, Presidente dell’A.S.D. Virtus Liburia, all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori e di sottoporli agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarli di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l’utilizzo nelle gare A.S.D. Virtus Liburia - San Nicola Calcio 2009 del 23/10/2016, campionato regionale attività mista,

A.S.D. Virtus Liburia - F.C. Hermes Casagiove del 28/11/2016, campionato regionale attività mista, e S. Felice a Cancello - A.S.D Virtus Liburia del 17/10/2016, campionato regionale attività mista;

 

A.S.D. VIRTUS LIBURIA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività ai sensi dell’art. 1 bis comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, i soggetti avvisati;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Nicola CANGIANO e Angelo PEZONE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VIRTUS LIBURIA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 mesi e 10 giorni di squalifica per il sig. Nicola CANGIANO, 3 mesi e 10 giorni di squalifica per il Sig. Angelo PEZONE e di 300,00 € di ammenda e 2 punti di penalizzazione per la società A.S.D. VIRTUS LIBURIA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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