F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 166/AA del 19/04/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PERONI – USD SOLLEONE MARCOLINI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 379 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Stefano PERONI, e della società A.S.D. SOLLEONE MARCOLINI, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

Stefano PERONI, Dirigente accompagnatore dell’A.S.D. SOLLEONE MARCOLINI, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, in occasione dell’incontro U.S.D. PRO MORNICO – A.S.D. SOLLEONE MARCOLINI del Campionato di 2° Categoria – Comitato Regionale Lombardia, disputato in Mornico al Serio il 26/3/2017, in concorso con altri soggetti rimasti non identificati, alcuni dei quali tesserati della medesima società, minacciato il Direttore di Gara Sig. Giaramita Alessandro ed il Presidente della Sezione AIA di Chieri, Rosati Fabio, con frasi ed atteggiamenti intimidatori ed in particolare seguendoli, allorquando costoro si allontanavano dall’impianto sportivo per fare ritorno a casa, e costringendoli ad effettuare un tortuoso percorso per evitarli;

 

A.S.D. SOLLEONE MARCOLINI, per responsabilità oggettiva, ex art. 4, commi 2 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle condotte del proprio Dirigente accompagnatore Peroni Stefano, nonché in relazione al comportamento dei propri tesserati non identificati e dei propri sostenitori;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Stefano PERONI e dal Sig. Fabio Guarnieri, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SOLLEONE MARCOLINI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il sig. Stefano PERONI, e di 500,00 € di ammenda per la società A.S.D. SOLLEONE MARCOLINI;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del  procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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