F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 172/AA del 04/05/20218 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MEZZAROMA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 297 pf 17/18 adottato nei confronti del Sig. Massimo MEZZAROMA, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

MASSIMO MEZZAROMA, nella sua qualità di Presidente della società A.C. Siena

s.r.l. all’epoca dei fatti, nonché di Presidente del consiglio di amministrazione della società dal 28.10.2010 al 23.7.2014:

 

in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 8, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per aver posto in essere, o comunque consentito, un’operazione finanziaria costituita da una serie di contratti aventi sostanzialmente ad oggetto l’utilizzo dei diritti sul pacchetto dei marchi A.C. Siena, il cui valore era stato di gran lunga sopravvalutato, così da consentire alla A.C. Siena - che in quel momento versava in una situazione gravemente deficitaria - di utilizzare proventi straordinari relativi a plusvalenze di cessione per € 25.085.173,65, permettendo alla stessa di chiudere l’esercizio al 30.6.2012 con un utile di € 1.817.249,00, mentre, senza la conclusione dell’operazione e senza la contabilizzazione della suddetta plusvalenza, il patrimonio netto dell’A.C. SIENA al 30.6.2012 sarebbe stato di segno negativo per € 23.485.987,00, mettendo in discussione la continuità aziendale, a meno di un ulteriore finanziamento da parte del socio mediante apporto di nuova liquidità;

 

in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 8, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per avere apposto o comunque consentito che venisse apposto a bilancio in modo improprio la somma che la Lega di serie A eroga alle società retrocesse dopo la definitiva ammissione al campionato di serie B, (c.d. “paracadute”), così da determinare una contabilizzazione di maggiori ricavi per € 5.000.000,00 che hanno influito positivamente nella determinazione del risultato dell’esercizio, con l’effetto di consentire la chiusura del bilancio di esercizio al 30.6.2013 con una perdita di € 1.772.507,00, che, senza tale registrazione, sarebbe stata di importo pari a € 6.772.507,00, oltre tutto con conseguenti riflessi sul patrimonio netto che da € 545.680,00 sarebbe risultato negativo per € 4.454.320,00;

 

in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, e dell’art. 8, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 19 dello Statuto della F.I.G.C., per avere contabilizzato nel bilancio al 30.6.2012 della società

A.C. Siena plusvalenze fittizie per complessivi € 5.894.779,00, in relazione alla cessione    dei    diritti    pluriennali    alle    prestazioni    dei    calciatori Alessandro Iacobucci (plusvalenza di € 3.394.779,00), Giuseppe Pacini (plusvalenza di € 1.000.000,00) e Richard Gabriel Marcone (plusvalenza di € 1.500.000,00) occultando le reali perdite dell’esercizio 2011/12 e rinviando nel tempo l’obbligo di ricapitalizzazione dei soci;

 

vista  la  richiesta  di  applicazione  della  sanzione  ex  art.  32  sexies  del  Codice  di  Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimo MEZZAROMA;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di anni 1 e mesi 6 mesi di inibizione per il Sig. Massimo MEZZAROMA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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