F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 173/AA del 07/05/20218 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MAURO – AS SOCCER LAGONEGRO 04

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1016 pfi 17/18 adottato nei confronti del sig. Sergio MAURO e della società A.S. SOCCER LAGONEGRO 04, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

SERGIO MAURO, Presidente della società A.S. Soccer Lagonegro 04, per rispondere della violazione di cui all’art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 5, comma 1, 4 e 6 lettera C, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere rilasciato dichiarazioni per il tramite di un post pubblicato sulla propria pagina social Facebook poi riprese e pubblicate dal giornale quotidiano Roma – Il Giornale di Napoli nell’articolo del 06/03/2018 dal titolo “Lagonegro: sogno e veleni nella rincorsa” che hanno leso l’onore, il decoro e il prestigio non solo della L.N.D. – Comitato Regionale Basilicata quanto dell’istituzione calcistica nel suo complesso;

 

A.S. SOCCER LAGONEGRO 04, (matricola 915904) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal Presidente Sig. Sergio MAURO;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sergio MAURO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S. SOCCER LAGONEGRO 04;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi e 20 giorni di inibizione per il Sig. Sergio MAURO e di € 600,00 (SEICENTO/00) di ammenda per la società A.S. SOCCER LAGONEGRO 04;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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