F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 175/AA del 08/05/20218 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MENNA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 537 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Giovanni MENNA, avente ad oggetto la seguente condotta:
GIOVANNI MENNA, all’epoca dei fatti allenatore, privo di tesseramento, della società ASD Atletico Bisaccia, in violazione dell’art. 1bis commi 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 23 punto 2 delle NOIF e degli artt. 34 comma 1 e 38 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto, privo di tesseramento, in occasione della stagione sportiva 2016-2017, il ruolo di allenatore nelle fila della società ASD Atletico Bisaccia, dall'inizio del Campionato di I Categoria, girone B, Regione Molise, fino a tutto il 26 novembre 2016, e precisamente, in data 09.10.2016 in occasione della gara ASD ATLETICO BISACCIA - ASD CAROVILLI, in data 15.10.2016 in occasione della gara POL. CHIAUCI - ASD ATLETICO BISACCIA, in data 29.10.2016 in occasione della gara SS CAMPOBASSO CALCIO - ASD ATLETICO BISACCIA, in data
06.11.2016 in occasione della gara ASD ATLETICO BISACCIA - ASD POLISPORTIVA FERRAZZANO, in data 13.11.2016 in occasione della gara ASD SAN PIETRO AVELLANA - ASD ATLETICO BISACCIA, in data 20.11.2016 in occasione della gara ASD ATLETICO BISACCIA - ASD DONKEYS AGNONE ed in data 26.11.2016 in occasione della gara ASD TRE ARCHI RIPALIMOSANI - ASD ATLETICO BISACCIA;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni MENNA;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di squalifica per il Sig. Giovanni MENNA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.