F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 180/AA del 09/05/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BRISCESE – CAGGIANELLI – TUDISCO – ASD ORAZIANA VENOSA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n.  554 pfi 17/18 adottato nei confronti dei sig.ri Luca BRISCESE, Aurelio CAGGIANELLI e Giuseppe TUDISCO e della società ASD ORAZIANA VENOSA, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

 

LUCA BRISCESE, all’epoca dei fatti, Presidente della società A.S.D. Oraziana Venosa:

in violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, delle NOIF, per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. TUDISCO Giuseppe e di sottoporlo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l’utilizzo nelle gare:

 

A.S.D. ORAZIANA VENOSA - BELLA CALCIO dell’11.09.2016; CANDIDA MELFI - A.S.D. ORAZIANA VENOSA del 25.09.2016; A.S.D ORAZIANA VENOSA - REAL ATELLA del 02.10.2016; FST RIONERO - A.S.D. ORAZIANA VENOSA del 09.10.2016; A.S.D. ORAZIANA VENOSA – SALANDRA del 16.10.2016; MIGLIONICO - A.S.D. ORAZIANA VENOSA del 20.11.2016; FIDES SCALERA - A.S.D. ORAZIANA VENOSA del 04.12.2016; A.S.D. ORAZIANA VENOSA – TURSI

dell’11.12.2016; PATERNICUM - A.S.D. ORAZIANA VENOSA del 18.12.2016

 

tutte valevoli per il campionato di Promozione - organizzato dalla L.N.D. – C. R. Basilicata;

 

in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di  Accompagnatore Ufficiale della società nella gara Miglionico – A.S.D. Oraziana Venosa del 20.11.2016 valevole per il campionato di Promozione in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato il calciatore sig. TUDISCO Giuseppe, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

AURELIO CAGGIANELLI, all’epoca dei fatti, Dirigente della società A.S.D. Oraziana Venosa, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF, per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società nelle gare sottoindicate:

 

A.S.D. ORAZIANA VENOSA - BELLA CALCIO dell’11.09.2016; CANDIDA MELFI - A.S.D. ORAZIANA  VENOSA  del 25.09.2016; A.S.D ORAZIANA VENOSA -  REAL ATELLA   del   02.10.2016;   FST   RIONERO   -   A.S.D.   ORAZIANA   VENOSA   del 09.10.2016; A.S.D. ORAZIANA VENOSA – SALANDRA del 16.10.2016; FIDES SCALERA - A.S.D. ORAZIANA VENOSA del 04.12.2016; A.S.D. ORAZIANA VENOSA – TURSI dell’11.12.2016; PATERNICUM - A.S.D. ORAZIANA VENOSA del 18.12.2016

 

tutte valevole per il campionato di Promozione in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato il calciatore sig. TUDISCO Giuseppe, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento dei calciatori consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

GIUSEPPE TUDISCO, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato, della società A.S.D. Oraziana Venosa, in violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43 delle NOIF, per aver preso parte alle gare sotto elencate:

 

A.S.D. ORAZIANA VENOSA - BELLA CALCIO dell’11.09.2016; CANDIDA MELFI - A.S.D. ORAZIANA VENOSA del  25.09.2016; A.S.D ORAZIANA  VENOSA - REAL ATELLA del 02.10.2016; FST RIONERO - A.S.D. ORAZIANA VENOSA  del 09.10.2016; A.S.D. ORAZIANA VENOSA – SALANDRA del 16.10.2016; MIGLIONICO - A.S.D. ORAZIANA VENOSA del 20.11.2016; FIDES SCALERA - A.S.D. ORAZIANA VENOSA  del  04.12.2016;  A.S.D.  ORAZIANA  VENOSA  –  TURSI  dell’11.12.2016; PATERNICUM - A.S.D. ORAZIANA VENOSA del 18.12.2016

 

tutte valevoli per il campionato di Promozione organizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti -  Comitato Regionale Basilicata nelle  file  della società  A.S.D. Oraziana Venosa (matricola 938864), senza averne titolo perché non tesserato, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

ASD ORAZIANA VENOSA, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni addebitate al proprio Presidente nonché al proprio calciatore, nel cui interesse gli avvisati al momento della commissione dei fatti svolgevano l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Luca BRISCESE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD ORAZIANA VENOSA, Aurelio CAGGIANELLI e Giuseppe TUDISCO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di sei (6) mesi di inibizione per il Sig. Luca BRISCESE, di tre (3) mesi e dieci (10) giorni di inibizione per il Sig. Aurelio CAGGIANELLI, sei (6) giornate di squalifica per il Sig. Giuseppe TUDISCO e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda e cinque (5) punti di penalizzazione da scontarsi nella presente stagione sportiva per la società A.S.D. ORAZIANA VENOSA;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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