F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 186/AA del 10/05/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BERTUCCI – DE NUNZIO – GIANNONE – GUIDA – NOVARINI – PORTALUPPI – SITO – VIGEVANO CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 438 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco BERTUCCI, Michele DE NUNZIO, Giuseppe  GIANNONE,  Davide  GUIDA,  Marco NOVARINI, Vincenzo PORTALUPPI, Salvatore SITO e della  società  ASD  VIGEVANO CALCIO 1921, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

FRANCESCO BERTUCCI, Presidente della società Fcd Vigevano Calcio 1921 (dal 04/07/2017 Asd Vigevano Calcio 1921) nella stagione 2016/2017, per aver  omesso scientemente, nella sua qualità, di attribuire la responsabilità tecnica della squadra Juniores Regionali ad un allenatore abilitato nei ruoli del Settore Tecnico o in possesso del titolo abilitativo di “allenatore dilettante“, conferendo l’incarico e autorizzando l’esercizio dell’attività tecnica al Signor De Nunzio Michele (dirigente della società), soggetto privo della necessaria abilitazione per la conduzione di una squadra partecipante al campionato Juniores Regionali, il tutto in violazione dell’art 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento all’ articolo 23, 1 comma, delle Noif, ed in relazione all’art. 40 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, punto Ea), in combinato disposto con il Comunicato Ufficiale della Lnd n° 84, punto C, pubblicato il 12/08/2016;

 

MICHELE DE NUNZIO, dirigente della Fcd Vigevano Calcio 1921 (dal 04/07/2017 Asd Vigevano Calcio 1921) per aver assunto, nella stagione 2016/2017, senza averne titolo, la conduzione tecnica della squadra Juniores Regionali della Fcd Vigevano Calcio 1921 in assenza delle abilitazioni previste dalla normativa di riferimento, comparendo in tale qualità nelle distinte delle gare: Lomellina - Fcd Vigevano Calcio 1921 del 10/09/2016, Fcd Vigevano Calcio 1921 – Superga del 17/09/2016, Corbetta - Fcd Vigevano Calcio 1921 del 24/09/2016, Fcd Vigevano Calcio 1921 – Boreggio del 11/10/2016, Fcd Vigevano Calcio 1921 – Viscontini del 01/10/2016, Ferrere - Fcd Vigevano Calcio 1921 del 08/10/2016 e Viscontini - Fcd Vigevano Calcio 1921 del 11/02/2016, il tutto in violazione dell’art 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, punto Ea), in combinato disposto con il Comunicato Ufficiale della Lnd n° 84, punto C, pubblicato il 12/08/2016;

 

GIUSEPPE GIANNONE, dirigente della Fcd Vigevano Calcio 1921 (dal 04/07/2017 Asd Vigevano Calcio 1921), nella stagione 2016/2017 e sottoscrittore, quale dirigente accompagnatore, della distinta gara relativa all’incontro Fcd Vigevano Calcio 1921- Corsico del 29/10/2016, in violazione dell’art 1 bis comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5 delle Noif e, in riferimento all’art. 40 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, punto Ea), in combinato disposto con il Comunicato Ufficiale della Lnd n° 84, punto C, pubblicato il 12/08/2016, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della suindicata gara, in cui venivano inseriti, quali allenatori, i nominativi dei Signori Novarini Marco e Sito Salvatore, sottoscrivendo la relativa distinta, consegnata al Direttore della Gara, così attestando che tali nominativi fossero qualificati e abilitati per tale funzione, malgrado, invece, i medesimi, non ne avessero titolo, in quanto entrambi sprovvisti della necessaria abilitazione e/o qualifica richiesta dalla normativa federale vigente;

 

DAVIDE GUIDA, dirigente della Fcd Vigevano Calcio 1921 (dal 04/07/2017 Asd Vigevano Calcio 1921), nella stagione 2016/2017 e sottoscrittore, quale dirigente accompagnatore, della distinta gara relativa all’incontro Lomellina - Fcd Vigevano Calcio 1921 del 10/09/2016, in violazione dell’art 1 bis comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5 delle Noif e, in riferimento all’art. 40 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, punto Ea), in combinato disposto con il Comunicato Ufficiale della Lnd n° 84, punto C, pubblicato il 12/08/2016, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione della suindicata gara, in cui veniva inserito, quale allenatore, il nominativo del Signor De Nunzio Michele, sottoscrivendo la relativa distinta, consegnata al Direttore della Gara, così attestando che tale nominativo fosse qualificato e abilitato per tale funzione, malgrado, invece, il medesimo, non ne avesse titolo, in quanto sprovvisto della necessaria abilitazione e/o qualifica richiesta dalla normativa federale vigente;

 

MARCO NOVARINI, dirigente della Fcd Vigevano Calcio 1921 (dal 04/07/2017 Asd Vigevano Calcio 1921), nella stagione 2016/2017:

 

per aver autorizzato o, comunque, acconsentito all’inserimento del suo nominativo, quale allenatore della squadra Juniores Regionali della Fcd Vigevano Calcio 1921, nelle distinte gara relative agli incontri: Fcd Vigevano Calcio 1921 – Boreggio del 11/10/2016, Vigevano Calcio 1921 – Leone XII del 15/10/2016, Sedriano - Fcd Vigevano Calcio 1921 del 22/10/2016, Fcd Vigevano Calcio 1921- Corsico del 29/10/2016, Magenta – Fcd Vigevano Calcio 1921 del 12/11/2016, Fcd Vigevano Calcio 1921 – Settimo Milanese del 19/11/2016, Garibaldina - Fcd Vigevano Calcio 1921 del 26/11/2016, Fcd Vigevano Calcio 1921 – S. Leonardo del 03/12/2016, Fcd Vigevano Calcio 1921 - Lamellina del 21/01/2017, Superga - Fcd Vigevano Calcio 1921 del 28/01/2017, Leone XIII - Fcd Vigevano Calcio 1921del 25/02/2017, il tutto in assenza delle abilitazioni e/o qualifiche federali richieste per tale attività, in violazione dell’art 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento all’art. 40 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, punto Ea), in combinato disposto con il Comunicato Ufficiale della Lnd n° 84, punto C, pubblicato il 12/08/2016;

 

per aver sottoscritto, quale dirigente accompagnatore della Fcd Vigevano Calcio 1921 le distinte gara relative agli incontri: San Biagio Casarile - Fcd Vigevano Calcio 1921 del 05/11/2016, Fcd Vigevano Calcio 1921 – Corbetta del 04/02/2017 e Fcd Vigevano Calcio 1921 – Garibaldina del 08/04/2017, in violazione dell’art 1 bis comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5 delle Noif e in riferimento all’art. 40 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, punto Ea), in combinato disposto con il Comunicato Ufficiale della Lnd n° 84, punto C, pubblicato il 12/08/2016, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle suindicate gare, in cui veniva inserito, quale allenatore, il nominativo del Signor Sito Salvatore, sottoscrivendo le relative distinte, consegnate al Direttore della Gara, così attestando che tale nominativo fosse qualificato e abilitato per tale funzione, malgrado, invece, il medesimo, non ne avesse titolo, in quanto sprovvisto della necessaria abilitazione e/o qualifica richiesta dalla normativa federale vigente;

 

VINCENZO PORTALUPPI, dirigente della Fcd Vigevano Calcio 1921 (dal 04/07/2017 Asd Vigevano Calcio 1921), nella stagione 2016/2017 e sottoscrittore, quale dirigente accompagnatore, delle distinte gara relative agli incontri: Fcd Vigevano Calcio 1921 – Superga del 17/09/2016, Corbetta - Fcd Vigevano Calcio 1921 del 24/09/2016, Fcd Vigevano Calcio 1921 – Boreggio del 11/10/2016, Fcd Vigevano Calcio 1921 – Viscontini del 01/10/2016, Ferrere - Fcd Vigevano Calcio 1921 del 08/10/2016, Sedriano Fcd Vigevano Calcio 1921del 22/10/2016, Fcd Vigevano Calcio 1921- Corsico del 29/10/2016, Fcd Vigevano Calcio 1921 – Settimo Milanese del 19/11/2016, Garibaldina - Fcd Vigevano Calcio 1921 del 26/11/2016, Fcd Vigevano Calcio 1921 – S. Leonardo del 03/12/2016, Fcd Vigevano Calcio 1921 - Lamellina del 21/01/2017, Superga - Fcd Vigevano  Calcio  1921  del  28/01/2017,  Fcd  Vigevano  Calcio  1921  –  Corbetta  del 04/02/2016, Viscontini - Fcd Vigevano Calcio 1921 del 11/02/2016, Leone XIII - Fcd Vigevano Calcio 1921del 25/02/2017, Fcd Vigevano Calcio 1921- Sebriano del 04/03/2017, Corsico - Fcd Vigevano Calcio 1921 del 11/03/2017, Fcd Vigevano Calcio 1921 – San Biagio del 18/03/2017, Fcd Vigevano Calcio 1921 – Magenta del 25/03/2017, Settimo Milanese - Fcd Vigevano Calcio 1921 del 01/04/2017, Fcd Vigevano Calcio 1921 – Garibaldina del 08/04/2017, Accademia S. Leonardo - Fcd Vigevano Calcio 1921 del 22/04/2017 e Fcd Vigevano Calcio 1921 – Romano del 29/04/2017, in violazione dell’art 1 bis comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi

1 e 5 delle Noif e, in riferimento all’art. 40 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, punto Ea), in combinato disposto con il Comunicato Ufficiale della Lnd n° 84, punto C, pubblicato il 12/08/2016, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle suindicate gare, in cui venivano inseriti, quali allenatori, i nominativi dei Signori: De Nunzio Michele, Sito Salvatore e Novarini Marco, sottoscrivendo le relative distinte, consegnate al Direttore della Gara, così attestando che tali nominativi fossero qualificati e abilitati per tale funzione, malgrado, invece, i medesimi, non ne avessero titolo, in quanto sprovvisti della necessaria abilitazione e/o qualifica richiesta dalla normativa federale vigente;

 

 

SALVATORE SITO, dirigente della Fcd Vigevano Calcio 1921 (dal 04/07/2017 Asd Vigevano Calcio 1921), nella stagione 2016/2017:

per aver autorizzato o, comunque, acconsentito all’inserimento del suo nominativo, quale allenatore della squadra Juniores Regionali della Fcd Vigevano Calcio 1921, nelle distinte gara relative agli incontri: Fcd Vigevano Calcio 1921 – Superga del 17/09/2016, Corbetta - Fcd Vigevano Calcio 1921 del 24/09/2016, Fcd Vigevano Calcio 1921 – Boreggio del 11/10/2016, Fcd Vigevano Calcio 1921 – Viscontini del 01/10/2016, Ferrere - Fcd Vigevano Calcio 1921 del 08/10/2016, Sedriano - Fcd Vigevano Calcio 1921del 22/10/2016, Fcd Vigevano Calcio 1921 - Corsico del 29/10/2016, San Biagio Casarile - Fcd Vigevano Calcio 1921 del 05/11/2016, Fcd Vigevano Calcio 1921- Lamellina del 21/01/2017, Fcd Vigevano Calcio 1921 – Corbetta del 04/02/2017, Leone XIII - Fcd Vigevano Calcio 1921del 25/02/2017, Fcd Vigevano Calcio 1921 - Sebriano del 04/03/2017, Corsico - Fcd Vigevano Calcio 1921 del 11/03/2017, Fcd Vigevano Calcio 1921 – San Biagio del 18/03/2017, Fcd Vigevano Calcio 1921 – Magenta del 25/03/2017, Settimo Milanese - Fcd Vigevano Calcio 1921 del 01/04/2017, Fcd Vigevano Calcio 1921 – Garibaldina del 08/04/2017, Accademia S. Leonardo - Fcd Vigevano Calcio 1921 del 22/04/2017 e Fcd Vigevano Calcio 1921 – Romano del 29/04/2017, il tutto in assenza delle abilitazioni e/o qualifiche federali richieste per tale attività, in violazione dell’art 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in riferimento all’art. 40 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, punto Ea), in combinato disposto con il Comunicato Ufficiale della Lnd n° 84, punto C, pubblicato il 12/08/2016;

 

per aver sottoscritto, quale dirigente accompagnatore della Fcd Vigevano Calcio 1921, le distinte gara relative agli incontri: Vigevano Calcio 1921 – Leone XII del 15/10/2016 e Magenta – Fcd Vigevano Calcio 1921 del 12/11/2016 , in violazione dell’art 1 bis comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5 delle Noif e in riferimento all’art. 40 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, punto Ea), in combinato disposto con il Comunicato Ufficiale della Lnd n° 84, punto C, pubblicato il 12/08/2016, per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle suindicate gare, in cui veniva inserito, quale allenatore, il nominativo del Signor Novarini Marco, sottoscrivendo le relative distinte, consegnate al Direttore della Gara, così attestando che tale nominativo fosse qualificato e abilitato per tale funzione, malgrado, invece, il medesimo, non ne avesse titolo, in quanto sprovvisto della necessaria abilitazione e/o qualifica richiesta dalla normativa federale vigente;


ASD VIGEVANO CALCIO 1921, per responsabilità diretta e oggettiva in quanto società (al momento dei fatti in contestazione Fcd Vigevano Calcio 1921) alla quale appartenevano i tesserati al momento della consumazione delle rispettive violazioni e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, il tutto ex art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Francesco BERTUCCI, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD VIGEVANO CALCIO 1912, Michele DE NUNZIO, Giuseppe GIANNONE, Davide GIUDA, Marco NOVARINI, Vincenzo PORTALUPPI e Salvatore SITO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Francesco BERTUCCI, 4 mesi di inibizione per il Sig. Michele DE NUNZIO, 20 giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe GIANNONE, 20 giorni di inibizione per il Sig. Davide GUIDA, 80 giorni di inibizione per il Sig. Marco NOVARINI, 2 mesi di inibizione per il Sig. Vincenzo PORTALUPPI, 80 giorni di inibizione per il Sig. Salvatore SITO e di € 470,00 di ammenda per la società ASD VIGEVANO CALCIO 1921;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi  dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it