F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 189/AA del 21/05/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FRANCHINA – POL BUCCINASCO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 370 pfi 17/18 adottato nei confronti del sig. Enrico Guido FRANCHINA e della società Polisportiva BUCCINASCO, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ENRICO GUIDO FRANCHINA, Presidente della Polisportiva Buccinasco nella stagione sportiva 2015/2016, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in riferimento all’art. 43, comma 5, delle NOIF, per non avere adempiuto all’obbligo di informare immediatamente gli Organi Federali preposti, dell’accertata inidoneità alla pratica sportiva del calciatore minore Renzani Stefano, al fine di provvedere alla tempestiva revoca del tesseramento.

 

POLISPORTIVA BUCCINASCO, per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1  del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva l’avvisato al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Enrico Guido FRANCHINA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POLISPORTIVA BUCCINASCO;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Enrico Guido FRANCHINA e di € 270,00 (duecentosettanta/00) di ammenda per la società POLISPORTIVA BUCCINASCO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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