F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 193/AA del 21/05/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: MAGNI – POL. VILLESE ASD

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 368 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Roberto MAGNI e della società POLISPORTIVA VILLESE ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ROBERTO MAGNI, all’epoca dei fatti Presidente pro tempore della Soc. Polisportiva Villese ASD in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 43, comma 5, delle NOIF per aver omesso di effettuare la prevista comunicazione alla Segreteria Federale e al Comitato Regionale competente della accertata inidoneità agonistica del sig. Danilo Merelli e ciò sebbene fosse stato avvertito con comunicazione, inviata alla Società e ricevuta in data 29-12-2016, della non idoneità agonistica accertata in data 2-12-2016 dal dott. Buosi, nonché dell’esito, inviatogli personalmente e ricevuto in data 14-3-2017, del ricorso alla Commissione Regionale d’Appello per l’idoneità Sportiva, intentato dal sig. Danilo Merelli, che confermava la non idoneità di quest’ultimo;

 

POLISPORTIVA VILLESE ASD, per responsabilità diretta, ex art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto MAGNI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POLISPORTIVA VILLESE ASD;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Roberto MAGNI e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società POLISPORTIVA VILLESE ASD;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del  Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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