F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 197/AA del 28/05/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: SCOTTO DI LUZIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 509 pfi 17/18 adottato nei confronti del Sig. Feliciano SCOTTO DI LUZIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
FELICIANO SCOTTO DI LUZIO, all’epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore della soc. ASD Phlegraios, in violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società predetta, in occasione della gara Futsal Fuorigrotta–ASD Phlegraios del 15.2.2015, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Daniele GUARDASCIONE, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore, consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;
vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Feliciano SCOTTO DI LUZIO;
vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Feliciano SCOTTO DI LUZIO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.