F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 198/AA del 28/05/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: FRUNZIO – ALFANO – SANSONE – ASD LETTERE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 306 pfi 17-18 adottato nei confronti dei Sig.ri Antonio FRUNZIO, Giuseppe ALFANO, Mariano SANSONE e della società A.S.D. Lettere, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

ANTONIO FRUNZIO, Presidente della società A.S.D. Lettere, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, e 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Mariano Sansone nella gara di Coppa di Seconda Categoria del C.R. Campania della F.I.G.C. – L.N.D. del 26.10.2016;

 

GIUSEPPE ALFANO, indicato come Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. JB Aquilotti S. Maria, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, agli artt. 39, 43, commi 1 e 6, 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. Lettere in occasione della gara di Coppa di Seconda Categoria del C.R. Campania della F.I.G.C. – L.N.D. del 26.10.2016, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Mariano Sansone, sottoscrivendo la relativa distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnate al Direttore di Gara e consentendo così che il medesimo partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

MARIANO SANSONE, calciatore schierato per la società A.S.D. Lettere, all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione dell’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S., agli artt. 39 e 43 delle N.O.I.F., per aver preso parte alla gara di Coppa di Seconda Categoria del C.R. Campania della F.I.G.C. – L.N.D. del 26.10.2016, nelle file della società A.S.D. Lettere, senza averne titolo perché non tesserato, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

A.S.D. LETTERE, per responsabilità diretta ed oggettiva in violazione dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta ascrivibile ai propri tesserati;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Antonio FRUNZIO, Giuseppe ALFANO in proprio e, in qualità di Presidente Pro tempore, per conto della società A.S.D. LETTERE e Mariano SANSONE;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 mesi di inibizione per il Sig. Antonio FRUNZIO, di 2 mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe ALFANO, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Mariano SANSONE e di 1 punto di penalizzazione e di € 140,00 di ammenda per la società A.S.D. LETTERE;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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