F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 199/AA del 28/05/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: BOLA – ROSSI – FERRETTI – CALLONI – ASD GS FELINO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 777 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Dante BOLA, Davide ROSSI, Luca FERRETTI, Simone CALLONI e della società ASD G.S. FELINO avente ad oggetto la seguente condotta:

 

DANTE BOLA, Presidente della Società ASD FELINO, in violazione dell’art. 1bis comma 1, in relazione all’art. 10 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore CALLONI Simone e a far sottoporre il medesimo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso, pur sapendolo in posizione irregolare, nel corso delle gare: SALSO – FELINO del 5.3.2017; FELINO – FUTURA 2015 del 12.3.2017; INTERCLUB PARMA – FELINO del

22.3.2017; FELINO – FIDENZA del 26.3.2017; FELINO – CASALESE del 1.4.2017 e

MONTANARA – FELINO del 9.4.2017, tutte valevoli per il Campionato Allievi Provinciale di Parma.;

 

DAVIDE ROSSI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD FELINO, in violazione dell’art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F., 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare: SALSO – FELINO del 5.3.2017; FELINO – FUTURA 2015 del 12.3.2017; INTERCLUB PARMA – FELINO del 22.3.2017; FELINO – CASALESE del 1.4.2017 e MONTANARA – FELINO del 9.4.2017, tutte valevoli per il Campionato Allievi Provinciale di Parma, in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare perché non tesserato, il giocatore CALLONI Simone, sottoscrivendo le distinte di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alle stesse senza averne titolo e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

LUCA FERRETTI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD FELINO, in violazione dell’art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva. in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F., 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara FELINO – FIDENZA del 26.3.2017, valevole per il Campionato Allievi Provinciale di Parma, in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare perché non tesserato, il giocatore CALLONI Simone, sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alla stessa senza averne titolo e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

SIMONE CALLONI, in violazione dell’art. 1bis, commi 1 e 5, in relazione all’art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e artt. 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver egli disputato le gare: SALSO – FELINO del 5.3.2017; FELINO – FUTURA 2015 del 12.3.2017; INTERCLUB PARMA – FELINO del 22.3.2017; FELINO – FIDENZA del 26.3.2017;  FELINO  –  CASALESE  del  1.4.2017  e  MONTANARA  –  FELINO  del 9.4.2017, tutte valevoli per il Campionato Allievi Provinciale di Parma, nelle fila della Società ASD FELINO, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

ASD GS FELINO, per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Dante BOLA in proprio e in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società ASD GS FELINO, Davide ROSSI, Luca FERRETTI e Simone CALLONI;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 80 giorni di inibizione per il Sig. Dante BOLA, di 60 giorni di inibizione per il Sig. Davide ROSSI, di 20 giorni di inibizione per il Sig. Luca FERRETTI, di 2 giornate di squalifica da scontare nel Campionato Allievi per il Sig. Simone CALLONI e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda e di 2 punti di penalizzazione da scontare nel Campionato Allievi 2017/2018 per la società ASD GS FELINO;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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