F. I.G.C. – Segreteria Federale – 2017-2018 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 209/AA del 08/06/2018 – Applicazione di sanzione ex art. 32 sexies CGS formulata da: PINI – CONTARDI – VACQUIN – ASD MONTANARA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 865 pfi 17-18 adottato nei confronti dei Sig.ri Riccardo PINI, Riccardo CONTARDI, Kevin VACQUIN e della società ASD MONTANARA CALCIO DUCALE 61, avente ad oggetto la seguente condotta:

 

RICCARDO PINI, Presidente Società ASD MONTANARA CALCIO in violazione dell’art. 1bis comma 1, in relazione all’art. 10 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore VACQUIN Kevin e a far sottoporre il medesimo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l’utilizzo dello stesso, pur sapendolo in posizione irregolare, nel corso delle gara FIORENZUOLA 1922 SSDARL – MONTANARA CALCIO del 24.9.2017, valevole per il Campionato Allievi Interprovinciale -girone B- gestito dalla Delegazione Provinciale di Parma; RICCARDO CONTARDI, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società ASD MONTANARA CALCIO, in violazione dell’art. 1bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione della gara FIORENZUOLA 1922 SSDARL – MONTANARA CALCIO del 24.9.2017, valevole per il Campionato Allievi Interprovinciale -girone B- gestito dalla Delegazione Provinciale di Parma, in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare perché non tesserato, il giocatore VACQUIN Kevin sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnata al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alla gara senza averne titolo e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

 

KEVIN VACQUIN, in violazione dell’art. 1bis, comma 1 e 5, in relazione all’art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e artt. 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver egli disputato la gara FIORENZUOLA 1922 SSDARL – MONTANARA CALCIO del 24.9.2017, valevole per il Campionato Allievi Interprovinciale -girone B- gestito dalla Delegazione Provinciale di Parma, nelle fila della SOCIETA’ ASD MONTANARA CALCIO senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa; ASD MONTANARA CALCIO DUCALE 61, per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano gli avvisati al momento della consumazione della violazione e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata;

 

vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Riccardo PINI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società ASD MONTANARA CALCIO DUCALE 61, Riccardo CONTARDI e Kevin VACQUIN;

 

vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

 

vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

 

rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 50 giorni di inibizione per il Sig. Riccardo PINI, di 40 giorni di inibizione per il Sig. Riccardo CONTARDI, di 1 giornata di squalifica per il Sig. Kevin VACQUIN e di 1 punto di penalizzazione da scontare nel Campionato Allievi Provinciale 2017/2018 e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD MONTANARA CALCIO DUCALE 61;

 

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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